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Temi specialistici

Molestie sessuali

Molestie sessuali
al lavoro

Quello delle molestie a sfondo sessuale e sessista sul posto di lavoro è spesso un argomento tabù. Ancora oggi sono molte le vittime che esitano a chiedere aiuto, e questo nonostante esistano leggi chiare a sostegno di queste persone. Per molestia sessuale sul posto di lavoro si intende qualsiasi comportamento di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso che leda la dignità di uomini e donne sul posto di lavoro, anche tra persone dello stesso sesso. È il punto di vista della vittima a essere determinante, non l’intenzionalità del molestatore.

Tutti i dipendenti hanno il diritto di veder rispettati i propri confini personali nel contatto interpersonale con i colleghi, i clienti e i fornitori.

Che cosa si intende per molestie sessuali?

Per molestie sessuali sul posto di lavoro si intende qualsiasi atto a sfondo sessuale che non è desiderato dalla persona che lo subisce e che lede la dignità di quest’ultima. Possono essere commesse da colleghi, collaboratori di un’azienda partner, fornitori o dai clienti.

È il punto di vista della vittima a essere determinante, non l’intenzionalità del molestatore. Le molestie sessuali oltrepassano i limiti personali e ledono l’integrità della persona che le subisce. Le molestie sessuali sul posto di lavoro non hanno niente a che vedere con un flirt. In un flirt c’è il consenso delle due parti e la situazione è piacevole per entrambe. Nella molestia sessuale, al contrario, c’è sempre una parte che subisce attenzioni non richieste. Si tratta quindi di un’aggressione, e spesso anche di un abuso di potere.

Le molestie sessuali possono essere perpetrate con parole, gesti o azioni ad opera di un singolo o di un gruppo. Si tratta di comportamenti quali, ad esempio:

  • commenti allusivi o battute a doppio senso sull’aspetto dei colleghi di lavoro
  • osservazioni o battute su caratteristiche, comportamenti o orientamenti sessuali di uomini e donne
  • l’esibizione, l’esposizione e l’invio (per email, su WhatsApp ecc.) di materiale pornografico sul posto di lavoro
  • inviti indesiderati chiaramente a sfondo sessuale rivolti ai collaboratori
  • contatti fisici indesiderati
  • tentativi di approccio con promesse di vantaggi o minacce di ritorsioni
  • stalking nei confronti di colleghi fuori e dentro l’azienda
  • abusi sessuali, violenza sessuale o stupri

Per sessismo si intende invece qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso. Deridere una persona, uomo o donna che sia, per l’aspetto esteriore o l’orientamento sessuale o farla oggetto di commenti allusivi sono esempi di comportamento sessista.

Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di tutelare i propri dipendenti dalle molestie sessuali. Egli ha la responsabilità di garantire che il lavoratore, sia uomo sia donna, non subisca molestie sessuali.

Che cosa posso fare?

Dica chiaramente al suo molestatore che si sente infastidito dal suo comportamento. Se la situazione non migliora, lo minacci di segnalarlo ai superiori se le molestie non cessano immediatamente. Se ha difficoltà nell’affrontare il molestatore a viso aperto, può farlo per lettera, avendo cura di conservarne una copia. Tenga traccia delle molestie subite, prendendo nota di chi ha fatto cosa, quando e dove e degli eventuali testimoni o prove. Conservi prove quali e-mail, messaggi di WhatsApp ecc. Cerchi appoggio morale e umano nel privato e sul lavoro.

Si faccia aiutare se ha bisogno di supporto o se le molestie proseguono. Per quanto possibile, ne parli con i suoi superiori o con il responsabile delle risorse umane oppure cerchi consiglio al di fuori dell’azienda.

Se è stato testimone di molestie sessuali, parli con la vittima di quanto accaduto, incoraggiandola ad alzare la testa e a difendersi dalle aggressioni. Non prenda iniziative contrarie alla volontà della vittima. Qualora venga aperta un’indagine sulle accuse di molestie, potrà mettersi a disposizione come testimone.

Mostri di avere senso civico. Si astenga dal ridere a battute di stampo sessista. Dica chiaramente che non ci trova nulla da ridere.

A chi posso rivolgermi?

Segnalazione in azienda

Se possibile, si rivolga prima di tutto ai suoi superiori. Se non vuole o non può farlo, in genere è possibile chiedere l’appoggio dei referenti delle risorse umane. Le persone all’interno dell’azienda sono tenute per legge a prendere sul serio la sua segnalazione e ad approfondirla.

Consulenza confidenziale (senza obbligo di intervento)

Se presenti nella sua azienda, si rivolga alle persone di fiducia nominate al suo interno, per ricevere consiglio e supporto in maniera riservata.

Come punto di contatto esterno per le violazioni dell’integrità personale è a sua disposizione il servizio di consulenza per i collaboratori di Movis SA. Si metta in contatto con i consulenti che seguono la sua azienda. Potrà farlo anche telefonicamente al numero +41 848 270 270 (raggiungibile 24 ore su 24 / 7 giorni su 7).

Molestie sessuali: quali sono le conseguenze?

Le molestie sessuali possono danneggiare in molti modi chi le subisce, con gravi conseguenze. Si perde l’entusiasmo al lavoro. Cresce la sfiducia nei riguardi dei colleghi. La concentrazione diminuisce e le prestazioni calano. Insorgono vergogna e sensi di colpa. Mal di testa, insonnia, mal di schiena, dolori di stomaco, depressione, senso di nausea e impotenza, paura, rabbia cieca e altre sono tra le conseguenze per la salute fisica e psichica.

Molestare sessualmente i colleghi di lavoro con atti discriminatori significa andare incontro alle sanzioni messe in campo dal datore di lavoro, sanzioni che, in base all’entità della colpa, vanno dal semplice richiamo al licenziamento all’inserimento di una nota nel fascicolo personale.

Se viene sporta denuncia, occorre considerare le conseguenze penali.

Le medesime sanzioni si applicano anche per chi incolpa ingiustamente di molestie sessuali una persona con l’esplicito intento di danneggiarla.

Cosa dice la legge?

LPar art. 4: Divieto di discriminazione in caso di molestia sessuale

Per molestia sessuale sul posto di lavoro si intende qualsiasi comportamento di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro.

DO art. 328: Obbligo di tutela

Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità.

LL art. 6: Protezione della salute
Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica.

Si informi su quali siano i regolamenti e le policy in vigore nella sua azienda. Qui troverà informazioni sui processi aziendali e sulle regole di comportamento.

Consulenza e supporto

Movis fornisce consulenza e sostegno sul tema della «tutela dell’integrità personale». Punto di riferimento per i collaboratori dei nostri clienti, offriamo assistenza e supporto alle vittime.

Affianchiamo superiori e HR nella risoluzione dei conflitti e forniamo informazioni concrete in caso di sospetta violazione dell’integrità.