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Temi specialistici

Mobbing

Mobbing al posto di lavoro

Il mobbing può colpire chiunque. Nella maggior parte dei casi il mobbing si manifesta in correlazione al contesto e indipendentemente dalle caratteristiche personali della vittima. Le vittime lo percepiscono come soggettivamente ostile. Per mobbing si intende una crescente escalation di conflitti sul posto di lavoro, fatti di attacchi mirati, ostilità e vessazioni morbose che si verificano con regolarità e per un periodo di tempo prolungato. Non è sempre chiaro se una situazione problematica possa essere definita mobbing. Non tutti i comportamenti lesivi sono atti intenzionali. Per riconoscere il mobbing, bisogna valutare la situazione nel suo complesso e nella sua evoluzione.

Che cos’é il mobbing?

Il termine mobbing (dall’inglese to mob = assalire, molestare) indica una situazione in cui una persona (o un gruppo di persone) è fatta ripetutamente oggetto di vessazioni, molestie, insulti, messa da parte dai colleghi, dai superiori o da persone subordinate oppure caricata di compiti eccessivi e progressivamente e costantemente relegata in una posizione di inferiorità.

Fondamentale è il fattore tempo: per definizione, infatti, si può parlare di mobbing solo se questi atti si verificano sistematicamente, frequentemente e ripetutamente e si estendono per un periodo di tempo consistente. Secondo gli addetti ai lavori, si può parlare di mobbing per atti che avvengono circa una volta a settimana per almeno sei mesi circa.

È essenziale distinguere il mobbing da altre tipologie di conflitti: il mobbing è una forma specifica di conflitto, ma la maggior parte dei conflitti non c’entra con il mobbing. Il mobbing è una forma di conflitto particolarmente distruttiva, caratterizzata da una mancanza di rispetto per i valori dell’altro che va oltre ogni limite e lede l’integrità personale. Contrariamente ai conflitti costruttivi, nel mobbing l’obiettivo non è risolvere i contrasti interpersonali, quanto piuttosto emarginare un’altra persona. Spesso il mobbing origina dalla radicalizzazione, degenerazione e mancata risoluzione di conflitti esistenti.

Il concetto di mobbing è stato ulteriormente elaborato dal medico e psicologo svedese Heinz Laymann, il quale ha descritto un catalogo di 45 atti di mobbing suddivisibili in cinque categorie:

  • Attacchi alla possibilità di comunicare
    Limitazioni alla possibilità di esprimersi messe in campo da superiori o colleghi; urla o insulti ad alta voce; critiche costanti rivolte al lavoro svolto e/o alla vita privata; terrore telefonico; minacce verbali o scritte; rifiuto di contatto attraverso sguardi e gesti sprezzanti o allusioni senza alcun riferimento esplicito.
  • Attacchi alle relazioni sociali
    Non si parla più con la vittima o non la si accetta nelle conversazioni; in una stanza, i colleghi si allontanano dalla vittima; si vieta ai colleghi di lavoro di rivolgere parola alla vittima; si viene trattati come se non si esistesse.
  • Attacchi all’immagine sociale
    Parlare dietro la vittima; diffondere voci infondate e ridicolizzare una persona; insinuare nella vittima il dubbio di essere malata mentalmente o spingerla a farsi vedere da uno psichiatra; prendersi gioco di un handicap; ridicolizzare qualcuno imitandone l’andatura, la voce o i gesti; attacchi basati sulle convinzioni politiche e religiose; ridere della vita privata o della nazionalità di una persona; costringerla a svolgere incarichi lesivi della propria autostima; valutare l’impegno profuso al lavoro in modo errato oppure ostile; proferimento di insulti osceni o espressioni denigratorie; approcci sessuali o proferimento di inviti a sfondo sessuale contro la volontà della vittima.
  • Attacchi alla qualità della situazione professionale e privata
    Affidare alla vittima incarichi senza senso, sempre nuovi o vessatori o non affidarne affatto; affidare lavori al di sotto delle sue capacità, che superano le sue qualifiche e che la discreditano.
  • Attacchi alla salute
    Costringere la vittima a lavori dannosi per la salute; minacciare di violenza fisica o di “darle una lezione”; abusi fisici o violenza sessuale; arrecare danni presso l’abitazione della vittima o sul suo posto di lavoro.
Che cosa posso fare?

Se pensa di essere vittima di mobbing, esca allo scoperto e non si tiri indietro! I comportamenti denigratori e vessatori perpetrati sul posto di lavoro non vanno presi alla leggera. Dica chiaramente alla sua controparte che non è disposto ad accettare certi comportamenti. Cerchi appoggio morale e umano nel privato e sul lavoro. Se pensa di aver subito atti di mobbing, le raccomandiamo di tenere un diario in cui annotare gli episodi: chi ha fatto o detto cosa e quando? C’è stato un fattore scatenante? Ci sono prove o testimoni? Conservi le prove.


Se la situazione si inasprisce e lei continua a essere oggetto di atti di mobbing senza alcuna speranza di arrivare a una soluzione costruttiva, le consigliamo di cercare assistenza. Per quanto possibile, ne parli con i suoi superiori o con il responsabile delle risorse umane oppure cerchi consiglio al di fuori dell’azienda. Se si tratta effettivamente di mobbing, il datore di lavoro ha l’obbligo di intervenire.


Se è stato testimone di atti di mobbing, parli con la vittima di quanto accaduto, incoraggiandola ad alzare la testa e a difendersi dalle aggressioni. Non prenda iniziative contrarie alla volontà della vittima. Qualora venga aperta un’indagine sulle accuse di molestie, potrà mettersi a disposizione come testimone.


Mostri di avere senso civico. Si astenga dal ridere a battute di stampo denigratorio. Dica chiaramente che non ci trova nulla da ridere.

A chi posso rivolgermi?

Segnalazione in azienda

Se possibile, si rivolga prima di tutto ai suoi superiori. Se non vuole o non può farlo, in genere è possibile chiedere l’appoggio dei referenti delle risorse umane. Le persone all’interno dell’azienda sono tenute per legge a prendere sul serio la sua segnalazione e ad approfondirla.

Consulenza confidenziale (senza obbligo di intervento)

Se presenti nella sua azienda, si rivolga alle persone di fiducia nominate al suo interno per ricevere consiglio e supporto in maniera riservata.

Come punto di contatto esterno per le violazioni dell’integrità personale è a sua disposizione il servizio di consulenza per i lavoratori di Movis AG. Si metta in contatto con i consulenti che seguono la sua azienda. Potrà farlo anche telefonicamente al numero +41 848 270 270 (24 ore su 24, 7 giorni su 7).

Mobbing: quali sono le conseguenze?

Il mobbing può essere una fonte di stress persistente e crescente per chi lo subisce. La maggior parte delle vittime soffre di depressione, disturbi della concentrazione e del sonno, calo dell’autostima, sensi di colpa ecc. Senz’altro diminuiscono le prestazioni e la motivazione, mentre aumentano le assenze per malattia.

Vessare i colleghi di lavoro con atti di mobbing significa andare incontro alle sanzioni messe in campo dal datore di lavoro, sanzioni che, in base all’entità della colpa, vanno dal semplice richiamo al licenziamento all’inserimento di una nota nel fascicolo personale.

Le medesime sanzioni si applicano anche per chi incolpa ingiustamente di mobbing una persona con l’esplicito intento di danneggiarla.

Che cosa dice la legge?

CO art. 328: Obbligo di tutela

Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità.

LL art. 6: Protezione della salute

Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica.

Si informi su quali siano i regolamenti e le policy in vigore nella sua azienda. Qui troverà informazioni sui processi aziendali e sulle regole di comportamento.

Consulenza e supporto

Movis fornisce consulenza e sostegno sul tema della «tutela dell’integrità personale». Punto di riferimento per i collaboratori dei nostri clienti, offriamo assistenza e supporto alle vittime.

Affianchiamo superiori e HR nella risoluzione dei conflitti e forniamo informazioni concrete in caso di sospetta violazione dell’integrità.